FIR cartaceo se RENTRI è degradato: decreto 254/2026

Il decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 disciplina cosa fare quando i servizi RENTRI a supporto del FIR digitale funzionano a singhiozzo: puoi passare al cartaceo, ma con dicitura, dichiarazione PEC ed evidenza del degrado.

Come stanno rispondendo adesso i servizi del FIR

  • Formulari (FIR digitale)— risponde regolarmente· 29/09, 00:51
  • Vidimazione formulari (xFIR)— risponde regolarmente· 29/09, 00:51
  • Anagrafiche— risponde regolarmente· 29/09, 00:51

Dettaglio completo e cronologia delle ultime 24 ore nella dashboard live. Questa pagina è un riscontro indipendente: l'evidenza formale richiesta dal decreto resta quella generata dal sistema RENTRI.

Che cos'è il «degrado temporaneo» dei servizi RENTRI

È la condizione in cui, durante l'orario di disponibilità del servizio, una o più funzionalità RENTRI a supporto del FIR digitale sono degradate, limitate o non pienamente operative, tanto da impedire di lavorare. Non è la completa o grave indisponibilità dei decreti n. 319 del 30 ottobre 2025 e n. 25 del 5 febbraio 2026, che prevedono la pubblicazione di un avviso ufficiale.

Il decreto precisa che questa condizione può essere rilevata «anche mediante i sistemi automatici di monitoraggio dei servizi RENTRI»: è il caso classico del servizio che risponde a intermittenza, con errori o timeout, mentre lo stato ufficiale resta apparentemente normale.

Quando si applica

Le misure valgono per le modalità operative del decreto n. 143 del 6 novembre 2023 legate al FIR digitale: emissione e gestione digitale del FIR (9), supporto in mobilità (13), supporto all'emissione (14), strumenti di identità, autenticazione e sottoscrizione (16).

Sono una deroga limitata al singolo FIR e alla durata del degrado al principio per cui il formato scelto all'origine vincola tutta la filiera. Può usarle solo l'operatore che, nella fase di propria competenza, non riesce a usare i servizi.

Le tre situazioni previste e cosa puoi fare

  1. Non riesci a emettere il FIR digitale. Emetti il FIR in formato cartaceo secondo il D.M. 4 aprile 2023 n. 59: la copia completa torna dal trasportatore e per quel FIR non si applica l'obbligo di trasmissione dati al RENTRI.
  2. Non riesci a integrare il FIR digitale durante il trasporto (trasbordo, sosta tecnica, altri eventi). Aggiorna la stampa del FIR digitale e sottoscrivila con data e firma autografa: da quel momento la stampa segue il regime del formulario cartaceo. Il trasportatore comunica poi al produttore il cambio di formato usando i servizi RENTRI, appena il degrado è cessato.
  3. Il destinatario non riesce a integrare il FIR in accettazione. Integra i dati di tua competenza sulla stampa del FIR digitale e firma con data e firma autografa. Anche qui la stampa assume il regime cartaceo.

La dicitura da scrivere nel campo annotazioni

Copia il testo esatto previsto dal decreto, senza modificarlo.

Se hai emesso il FIR su carta:
FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026

Se hai gestito su carta un FIR nato digitale (trasporto o accettazione):
FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026

La dichiarazione via PEC e l'evidenza del degrado

Compila la dichiarazione in appendice all'Allegato 1 del decreto e inviala via PEC a [email protected] entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui il degrado è cessato. È obbligatorio allegare almeno un'evidenza del degrado.

Secondo il decreto l'evidenza è quella generata dal sistema RENTRI:

  • codici di risposta e messaggi restituiti dagli endpoint delle API di interoperabilità;
  • messaggi di errore dell'area riservata del portale RENTRI o dell'app FIR digitale.

Conserva quindi screenshot e log dell'errore RENTRI nel momento in cui è avvenuto: è quello il documento che fa fede. La cronologia di questa dashboard può accompagnare la PEC come riscontro indipendente sull'orario e sull'ampiezza del disservizio, ma non sostituisce l'evidenza RENTRI. In caso di ispezione devi poter riprodurre la dichiarazione, le evidenze allegate e il formulario compilato e sottoscritto.

Come ridurre il rischio prima che accada

  • Tieni una scorta di FIR cartacei bianchi vidimati proporzionata al tuo fabbisogno: è la misura di mitigazione indicata dal decreto.
  • Accompagna sempre il trasporto con la stampa del FIR digitale prevista dall'art. 7, comma 4, del D.M. 59/2023: senza quella stampa non puoi usare le misure per trasporto e accettazione.
  • Iscriviti agli avvisi: ti scriviamo quando risulta un disservizio diffuso, così sai subito se il problema è generale.
  • Al primo errore fai uno screenshot con orario visibile, prima di riprovare.

Il lato tecnico: nuovi endpoint per il cambio di formato

Il 9 settembre 2026 RENTRI ha pubblicato anche le API che attuano il decreto: nel servizio formulari sono comparsi l'endpoint per trasformare un formulario da digitale a cartaceo e quello per ripristinarne il formato. Se usi un software gestionale, chiedi al fornitore se li ha già integrati: è la strada più pulita per comunicare il cambio di formato al produttore.

Il testo integrale del decreto è pubblicato sul portale RENTRI.

Approfondimenti utili

FAQ

Domande frequenti su questo argomento